Il 21 febbraio 2025 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato un aggiornamento delle FAQ relative al Piano Transizione 5.0.

L’aggiornamento ha introdotto importanti novità per le aziende che vogliono accedere agli incentivi fiscali. L’obiettivo è rendere più chiari i criteri di ammissibilità e semplificare alcune procedure.

Cosa cambia con le nuove FAQ del Piano Transizione 5.0? Vediamo insieme quelle relative alle industrie!

1.Incentivi per la sostituzione di macchinari obsoleti

Una delle novità più rilevanti riguarda la sostituzione di macchinari già ammortizzati. Se un’azienda sostituisce un macchinario il cui ammortamento è terminato da almeno 24 mesi, viene automaticamente riconosciuto un risparmio energetico minimo.

La disposizione del comma 9-bis dell’art. 38 inserita nella legge di bilancio 2025, introduce un importante elemento di snellimento procedurale, pur restando l’obbligo di certificazione e il calcolo del risparmio in TEP equivalenti, “si consente si certificatori di fondare le proprie valutazioni su documentazione standardizzata già esistente, come Regolamenti Europei, norme di settore, Migliori Tecnologie Disponibili o altre evidenze equivalenti riconosciute.”

Le novità introdotte dalle FAQ in questo gruppo sono quattro:

  • 4.19 “Caratteristiche analoghe” che il nuovo bene strumentale deve avere rispetto a quello che va a sostituire, ossia la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quello del bene sostituito
  • 4.20 “Norme di settore”, il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato con evidenze prodotte da costruttori o da altri soggetti competenti, basandosi su metodologie standardizzate e riconosciute a livello internazionale
  • 4.21 “Tipo di ammortamento” da considerare ai fini del calcolo del periodo necessario a considerare un bene obsoleto che deve essere operato sulla base della vita utile del bene rilevante ai fini del procedimento di ammortamento civilistico contabile
  • 4.22 “Eventuali Rivalutazioni” che non assumono rilevanza ai fini della condizione in esame.

2. Cumulo degli Incentivi e Compatibilità con altre agevolazioni

Il Piano Transizione 5.0 permette di combinare gli incentivi con altre misure di sostegno a patto che il totale delle agevolazioni non superi il costo complessivo dell’investimento, come descritto dalla FAQ 8.6 e come disposto dall’articolo 38 del DL 2/03/2024 n.19. Restano fermi i divieti di cumulo espressamente previsti dalle ulteriori agevolazioni di cui l’impresa intende beneficiare (come la Misura Parco Agrisolare PNRR – MISURA M2C1 I2.2)

A titolo esemplificativo, nel caso di un investimento in relazione al quale l’impresa abbia già fruito di un’agevolazione con intensità di aiuto del 60%, il credito d’imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.

Ciò rende più semplice per le imprese sfruttare al massimo le risorse disponibili senza rischiare il doppio finanziamento per le stesse spese.

La FAQ 8.7 si occupa della cumulabilità del Credito d’Imposta 5.0 con gli investimenti nella ZES unica e si spiega che i due crediti di imposta sono cumulabili, fermo restando il non superamento del costo sostenuto.

3. Acquisti con patto di riservato dominio

Le aziende che acquistano beni tramite il “patto di riservato dominio” potranno beneficiare degli incentivi già durante il pagamento rateale, senza dover attendere il passaggio definitivo di proprietà del bene, come descritto dalla FAQ 2.17.

L’imputazione degli investimenti, infatti, segue le regole previste dall’articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR, secondo il quale le spese di acquisizione si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione.

Questo punto permette di agevolare gli investimenti anche quando i pagamenti sono dilazionati nel tempo.

4. Validità delle perizie 4.0 e interconnessione dei beni

La FAQ 2.18 afferma che se un macchinario era già stato certificato per il Piano Transizione 4.0 con un costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro e che rispetta i nuovi requisiti dell’Industria 5.0, non sarà necessario ottenere una nuova perizia.

Inoltre, è stato chiarito che l’interconnessione dei beni al sistema di gestione della produzione o alla rete aziendale può avvenire anche in un momento successivo all’acquisto, purché entro il periodo di fruizione dell’incentivo.

Resta fermo il divieto di cumulo tra le agevolazioni previsto dall’articolo 11, comma 2, del DM 24 luglio 2024.

5. Rispetto del Principio DNSH per i rifiuti speciali

Le aziende che producono rifiuti speciali pericolosi potranno comunque accedere agli incentivi, a patto che rispettino il principio “Do No Significant Harm” (DNSH), ovvero che l’investimento non abbia un impatto negativo significativo sull’ambiente, come descritto nella FAQ 10.1.

Il rispetto del principio è una condizione imprescindibile per l’accesso al contributo in fase di richiesta di prenotazione (fase ex ante) ed è oggetto di verifica puntuale nella fase successiva alla realizzazione (ex post).

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About the Author: Alice Benozzi

Alice Benozzi
Alice è Digital Marketing Specialist di Zerynth. È laureata in Marketing Management e ha una passione per le innovazioni digitali. Le piace creare nuovi contenuti e, nel tempo libero, adora visitare nuovi posti nella natura.

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